La L. R. n. 215 del 14/09/1979, Riorganizzazione della tutela della salute mentale nella Regione siciliana, assicura interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali, con presidi sanitari e sociali territoriali dispone (art. 6):
Il servizio territoriale di tutela della salute mentale è espletato dal personale proveniente dagli ospedali psichiatrici, dai servizi e presidi psichiatrici pubblici extra- ospedalieri, compresi i centri di igiene mentale. L’organico di ciascun gruppo operativo è costituito dalle seguenti figure professionali: sanitari psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, infermieri/e.
Le Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale, che con L. R. n. 21 del 9/05/1986, hanno integrato la L. R. del 29/10/1985, n. 41, definiscono ruoli e qualifiche e fra queste quella dell’ispettore sanitario pedagogista.
La Regione Umbria con L. R. n. 12 del 2/11/1993, Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali, nel riconoscere il rilevante valore delle cooperative sociali, ne istituisce e regolamenta l’albo regionale e i requisiti per l’iscrizione. Alle cooperative di tipo A si richiede
la presenza nell’organico di almeno una unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con adeguati requisiti professionali connessi alle attività svolte ed in possesso di una delle seguenti qualifiche: assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagogista, educatore professionale […].
La legge della Regione Veneto, Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona (L. R. n. 41 del 16/12/1997), ha come obiettivo una efficace azione di tutela e promozione della persona e di lotta all’abuso e allo sfruttamento sessuale, prevede che (art. 5):
- In armonia con i piani di zona di cui all’articolo 8 della legge regionale 14
settembre 1994, n. 56, le azioni previste dalla presente legge sono di
norma realizzate attraverso:
a) progetti-obiettivo, azioni programmate e piani di settore;
b) accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e private. - Le modalità di presentazione e di dettagliata elaborazione dei progetti ed i criteri di finanziamento sono indicate da apposita delibera della Giunta regionale avvalendosi del nucleo tecnico-scientifico, di cui all’articolo 6.
Nell’articolo 6 si legge che la Giunta regionale
[…] istituisce presso la Segreteria regionale per la sanità ed i servizi sociali il nucleo tecnico scientifico che può avvalersi di direttori sociali delle unità locali socio-sanitarie, sociologi, psicologi, pedagogisti, statistici, demografi, epidemiologi, nonché di persone con specifica conoscenza delle problematiche di cui alla presente legge, nominati dalla Giunta regionale […].