Alcune funzioni che rientrano nell’ambito professionale del pedagogista, vengono indicate dalla legge n. 405 del 29 luglio 1975, Istituzione dei consultori familiari, che all’art. 1 recita:
[…] il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi:
- l’assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell’integrità fisica degli utenti;
- la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
- la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
Mentre all’art. 3 si legge:
Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché dell’abilitazione, ove prescritta, all’esercizio professionale.