La Regione Abruzzo, con L. R. n. 23 del 2/04/1985, disciplina le attività di prevenzione e di recupero degli alcolisti e dei tossicodipendenti, svolte dagli enti ausiliari di cui all’art. 94 dell’L. R. 22/12/75, n. 685 e all’art. 11 testualmente recita:
Il controllo sullo svolgimento delle attività finanziate in tutto o in parte dalla Regione è esercitato da una apposita commissione, istituita dalla Giunta regionale e composta da un magistrato, un funzionario della Regione, un medico, un rappresentante delle associazioni di volontariato più rappresentative operanti nella Regione, un rappresentante delle Associazioni dei genitori, un pedagogista, un rappresentante degli operatori presenti nella comunità a livello di responsabili, che dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Il controllo amministrativo viene esercitato dagli Uffici regionali.
La stessa Regione con L. R. n. 15 del 14/02/1989, definisce le norme per l’organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori. L’art. 21 disciplina l’istituzione di un osservatorio permanente della condizione minorile e delle sue componenti tra cui un sociologo, uno psicologo, un neuropsichiatria infantile, un assistente sociale e un pedagogista. La tutela del diritto al gioco dei bambini e alla promozione e sviluppo delle ludoteche è istituita con L. R. n. 66 del 22/07/1997, in cui si legge:
– Articolo 1
Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità, anche attraverso proprie espressioni dirette.
La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale, la costituzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite dal Comune o da Cooperative, Associazioni, Enti o Aziende, soggetti privati iscritti all’albo di cui al successivo art. 3. 14 dell’8 agosto 1997.
– Articolo 2
La ludoteca è un servizio educativo-culturale-ricreativo aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all’autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambino o bambina.
Attività tipiche della ludoteca sono, tra le altre, l’animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e riciclaggio di giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche ed altre scuole, la conoscenza delle diverse etnie, la formazione e informazione dei genitori. […]
– Articolo 5
L’albo delle ludoteche di cui al precedente art. 2, sarà gestito da un’apposita commissione chiamata “Commissione di gestione delle ludoteche”, sarà nominata con atto monocratico del Sindaco e sarà formata da:
- Assessore ai servizi sociali o un suo delegato;
- un rappresentante del Servizio di Igiene Ambientale della USL o Ufficiale Sanitario;
- un rappresentante dell’Ufficio tecnico comunale con la qualifica di Ingegnere o Architetto, in assenza di questi il Sindaco potrà nominare un tecnico iscritto all’ albo;
- il coordinatore pedagogico del Comune o in sua assenza un pedagogista designato dal Sindaco tra i laureati in Pedagogia. […]
– Articolo 7
Il ludotecario (titolare delle ludoteche) dovrà essere laureato in pedagogia, potrà valersi della collaborazione di aiutanti ludotecari che dovranno avere il diploma di maestra d’ asilo, di scuola Magistrale, assistenti o dirigenti di Comunità Infantili e attestati professionali riconosciuti dallo Stato o della Regione.
Ogni ludoteca avrà un ludotecario e se la superficie sarà superiore a 100 mq un ludotecario ogni 50 metri aggiuntivi.
– Articolo 8
Il ludotecario dovrà presentare annualmente alla Commissione di gestione dell’albo il proprio piano ludico-educativo.
Esso dovrà contenere, oltre al programma pedagogico, le indicazioni per l’ integrazione dei bambini portatori di handicap per l’educazione interculturale e per l’eventuale presenza dei bambini inferiori a tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.
Alla fine di ogni anno la Commissione per la gestione dell’albo verificherà l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti […].