La Provincia Autonoma di Bolzano, con una propria legislazione, ha tenuto costantemente presente la professione del pedagogista nelle istituzioni del settore prescolastico, di prevenzione, cura e riabilitazione, nei consultori familiari e nei servizi socio-assistenziali rivolti ai portatori di handicap. Nell’ordinamento delle scuole materne-scuole per l’infanzia (L. P. n. 36 del 17/08/1976) già nella “definizione” (art. 1) si legge: «l’avvio nelle scuole o sezioni di cui al precedente comma oppure nelle scuole o sezioni normali è deciso, con motivata indagine e dichiarazione, dal consiglio medico-psico-pedagogico formato nell’ambito dei distretti scolastici».
L’esperto di scienze dell’educazione è previsto (art. 18) per ogni consiglio di circondario di scuola materna così come è chiamato a far parte del consiglio di circolo istituito presso il circolo didattico. L’art. 95 recita inoltre:
Fino all’istituzione del consiglio medico–psico-pedagogico nei distretti scolastici, le relative mansioni previste dalla presente legge e dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, sono esercitate da uno o più gruppi di esperti, composti da un medico, uno psicologo, un pedagogista e da un assistente sociale, nominati dalla Giunta provinciale […].
Con la L. P. n. 69 del 7/12/1978, Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce e assicura nel proprio territorio un servizio che ha le seguenti finalità:
- la prevenzione e la cura di forme di disadattamento, di emarginazione e devianza
sociale, di tossicodipendenza e di alcolismo, nonché di tutte le altre forme che
necessitano di analogo intervento; - la relativa assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale;
- la riabilitazione e il reinserimento delle persone assistibili;
- la divulgazione di informazioni idonee atte a prevenire l’uso non terapeutico di
sostanze stupefacenti e psicotrope o alcoliche.
Tali finalità vengono perseguite attraverso le strutture sanitarie e sociali pubbliche o convenzionate con la Provincia. La legge, all’art. 4 prevede un comitato provinciale per il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di disadattamento e devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, quale organo tecnico-consultivo dell’Amministrazione Provinciale, del quale fanno parte:
- l’Assessore provinciale all’ igiene e sanità o un suo delegato;
- l’Assessore provinciale all’ assistenza e beneficenza pubblica o un suo delegato;
- il sovrintendente e gli intendenti scolastici o loro delegati;
- un medico;
- uno psicologo;
- un sociologo;
- un pedagogista;
- un assistente sociale;
- due educatori […]
Il comitato provinciale propone e coordina, a livello provinciale, le iniziative necessarie all’attuazione della presente legge e, in particolare:
- a) le iniziative preventive, curative e riabilitative previste dalla presente legge;
- b) tutte le iniziative informative per gli scopi di cui alla presente legge;
- c) le iniziative di formazione, riqualificazione e di aggiornamento del personale addetto al settore;
- d) esamina i dati statistici raccolti e redige annualmente un rapporto sul fenomeno della devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto in provincia, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente. […]
La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato, istituisce i centri medici e di assistenza sociale, che sono composti da:
- a) medici;
- b) psicologi, pedagogisti, sociologi;
- c) infermieri professionali e assistenti sanitarie;
- d) assistenti sociali e volontari;
- e) educatori.
L’ équipe si avvale di strutture collegate come: comunità terapeutiche, focolari per l’assistenza diurna e/o notturna e altre strutture aventi finalità analoghe […].
I centri medici e di assistenza sociale provvedono ai seguenti interventi:
- a) promuovono e attuano misure preventive;
- b) organizzano corsi, conferenze, tavole rotonde, incontri e ogni altra iniziativa ritenuta idonea;
- c) forniscono assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale […].
Sempre nella provincia autonoma di Bolzano, la L. P. n. 10 del 17/08/1979 per l’istituzione del servizio consultoriale per la famiglia, la coppia e i singoli, in ordine alle varie problematiche che la riguardano, in particolare nel campo dell’educazione alla paternità e maternità responsabile e dei mezzi atti a realizzarla, chiama a ricoprire i posti della carriera direttiva i consulenti familiari, siano essi psicologo o pedagogista.
A quest’ultimo vengono riconosciuti importanti compiti anche dalla legge sulle nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap (L. P. n. 20 del 30/06/1983) e in particolare mansioni di coordinamento dell’attività del personale educatore ed assistente addetto al settore scolastico e ai soggetti portatori di handicap.