Pedagogisti e educatori nella Provincia Autonoma di Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano, con una propria legislazione, ha tenuto costantemente presente la professione del pedagogista nelle istituzioni del settore prescolastico, di prevenzione, cura e riabilitazione, nei consultori familiari e nei servizi socio-assistenziali rivolti ai portatori di handicap. Nell’ordinamento delle scuole materne-scuole per l’infanzia (L. P. n. 36 del 17/08/1976) già nella “definizione” (art. 1) si legge: «l’avvio nelle scuole o sezioni di cui al precedente comma oppure nelle scuole o sezioni normali è deciso, con motivata indagine e dichiarazione, dal consiglio medico-psico-pedagogico formato nell’ambito dei distretti scolastici».
L’esperto di scienze dell’educazione è previsto (art. 18) per ogni consiglio di circondario di scuola materna così come è chiamato a far parte del consiglio di circolo istituito presso il circolo didattico. L’art. 95 recita inoltre:
Fino all’istituzione del consiglio medico–psico-pedagogico nei distretti scolastici, le relative mansioni previste dalla presente legge e dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, sono esercitate da uno o più gruppi di esperti, composti da un medico, uno psicologo, un pedagogista e da un assistente sociale, nominati dalla Giunta provinciale […].
Con la L. P. n. 69 del 7/12/1978, Servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce e assicura nel proprio territorio un servizio che ha le seguenti finalità:

  • la prevenzione e la cura di forme di disadattamento, di emarginazione e devianza
    sociale, di tossicodipendenza e di alcolismo, nonché di tutte le altre forme che
    necessitano di analogo intervento;
  • la relativa assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale;
  • la riabilitazione e il reinserimento delle persone assistibili;
  • la divulgazione di informazioni idonee atte a prevenire l’uso non terapeutico di
    sostanze stupefacenti e psicotrope o alcoliche.

Tali finalità vengono perseguite attraverso le strutture sanitarie e sociali pubbliche o convenzionate con la Provincia. La legge, all’art. 4 prevede un comitato provinciale per il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di disadattamento e devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, quale organo tecnico-consultivo dell’Amministrazione Provinciale, del quale fanno parte:

  1. l’Assessore provinciale all’ igiene e sanità o un suo delegato;
  2. l’Assessore provinciale all’ assistenza e beneficenza pubblica o un suo delegato;
  3. il sovrintendente e gli intendenti scolastici o loro delegati;
  4. un medico;
  5. uno psicologo;
  6. un sociologo;
  7. un pedagogista;
  8. un assistente sociale;
  9. due educatori […]

Il comitato provinciale propone e coordina, a livello provinciale, le iniziative necessarie all’attuazione della presente legge e, in particolare:

  • a) le iniziative preventive, curative e riabilitative previste dalla presente legge;
  • b) tutte le iniziative informative per gli scopi di cui alla presente legge;
  • c) le iniziative di formazione, riqualificazione e di aggiornamento del personale addetto al settore;
  • d) esamina i dati statistici raccolti e redige annualmente un rapporto sul fenomeno della devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo, sui sistemi di prevenzione, cura e riabilitazione in atto in provincia, sulle carenze riscontrate e su ogni opportuno intervento conseguente. […]

La Giunta provinciale, sentito il parere del comitato, istituisce i centri medici e di assistenza sociale, che sono composti da:

  • a) medici;
  • b) psicologi, pedagogisti, sociologi;
  • c) infermieri professionali e assistenti sanitarie;
  • d) assistenti sociali e volontari;
  • e) educatori.

L’ équipe si avvale di strutture collegate come: comunità terapeutiche, focolari per l’assistenza diurna e/o notturna e altre strutture aventi finalità analoghe […].
I centri medici e di assistenza sociale provvedono ai seguenti interventi:

  • a) promuovono e attuano misure preventive;
  • b) organizzano corsi, conferenze, tavole rotonde, incontri e ogni altra iniziativa ritenuta idonea;
  • c) forniscono assistenza e/o consulenza medica, psicologica, pedagogica, sociale e legale […].

Sempre nella provincia autonoma di Bolzano, la L. P. n. 10 del 17/08/1979 per l’istituzione del servizio consultoriale per la famiglia, la coppia e i singoli, in ordine alle varie problematiche che la riguardano, in particolare nel campo dell’educazione alla paternità e maternità responsabile e dei mezzi atti a realizzarla, chiama a ricoprire i posti della carriera direttiva i consulenti familiari, siano essi psicologo o pedagogista.
A quest’ultimo vengono riconosciuti importanti compiti anche dalla legge sulle nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap (L. P. n. 20 del 30/06/1983) e in particolare mansioni di coordinamento dell’attività del personale educatore ed assistente addetto al settore scolastico e ai soggetti portatori di handicap.