Pedagogisti e Educatori professionali in Sardegna

Uno sguardo alla legislazione della Regione Sardegna ci fa incontrare il decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 febbraio 1989, n. 12, regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali, dove, tra l’altro, si legge:

-Articolo 15
Personale

  1. Ogni struttura assistenziale deve essere dotata di proprio personale dipendente e di eventuali volontari, fatta salva la facoltà di convenzionamento prevista dall’art. 42, settimo comma, della legge per gli enti locali, territoriali e per le Unità sanitarie locali.
  2. Ai sensi dell’articolo 41, secondo comma, lettera b) della legge, il personale si distingue in due categorie:
    – unità addette alla funzione assistenziale, provviste di titolo specifico;
    – unità addette ai servizi amministrativi e ausiliari, provviste di titolo specifico.
  3. Il personale addetto alla funzione assistenziale comprende i seguenti profili:
    – pedagogisti;
    – psicologi;
    – sociologi;
    – assistenti sociali;
    – dirigenti ed assistenti di comunità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 e successive modificazioni;
    – educatori professionali;
    – assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
    – altre figure professionali operanti nell’ambito delle funzioni socio-assistenziali […].