La Regione Marche disciplina i criteri per la costituzione e dotazione del personale delle Unità multidisciplinari previste dalla L. R. n. 18 del 4/06/1996, Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate, e non trascura il pedagogista, come si legge in particolare in alcuni articoli:
Articolo 1
(Finalità)
- La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazione di handicap, così come definite dall’articolo della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:
- prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell’ invalidità;
- integrazione sociale;
- integrazione scolastica e formazione professionale;
- inserimento lavorativo;
- mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive;
- Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in situazioni di difficoltà e svantaggio. […]
Articolo 8
(Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione)
- Il Consiglio regionale, con regolamento, conformemente alle competenze ed alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, agli articoli 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e precoce, la cura e la riabilitazione nel quadro della programmazione sanitaria, da attuarsi attraverso i competenti servizi dell’ area materno-infantile, i presidi ospedalieri e sanitari territoriali.
Articolo 9
(Unità multidisciplinari)
- Presso ciascuna USL sono costituite la Commissione per l’accertamento dell’handicap, di cui all’ articolo 4 della legge 104/1992, e le Unità multidisciplinari per la presa in carico dei soggetti portatori di handicap appartenenti all’ età evolutiva e all’ età adulta sulla base delle segnalazioni provenienti da diversi settori, come i reparti di ostetricia, pediatria di base area consultoriale materno infantile.
- Le Unità multidisciplinari dell’età evolutiva svolgono i propri interventi in favore di soggetti portatori di handicap di età non superiore ai quattordici anni, ovvero, nel caso che i soggetti stessi proseguano gli studi oltre tale età anche di età superiore e fino al compimento dei corsi di studio, con esclusione di quelli universitari.
- Le Unità multidisciplinari dell’età adulta svolgono i propri interventi in favore dei soggetti di età superiore a quella prevista dal comma 2.
- Le Unità multidisciplinari per l’ età evolutiva e le Unità multidisciplinari per l’età adulta sono collocate a livello di distretto.
- Per l’ espletamento delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11 ciascuna AUSL può istituire nel proprio ambito una o più Unità multidisciplinari in relazione al numero di abitanti o alla configurazione del territorio.
- Con apposito regolamento regionale sono disciplinati i criteri per la costituzione e la dotazione di personale delle Unità multidisciplinari. […]
Articolo 10
(Unità multidisciplinare dell’età evolutiva)
- L’ Unità disciplinare dell’età è composta da un neuro – psichiatra infantile, uno psicologo, un pedagogista, un assistente sociale, uno o più tecnici della riabilitazione come logopedisti, fisioterapisti, psicomotricisti, musicoterapisti, uno o più consulenti nella patologia segnalata. All’interno dell’Unità multidisciplinare è individuato un coordinatore.
- L’Unità di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
- informazione, educazione sanitaria e attività di prevenzione;
- consulenza e sostegno, anche psicologico, della famiglia;
- collaborazione con enti ed istituzioni;
- interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata;
- accertamento dell’handicap e compilazione della diagnosi funzionale;
- elaborazione del profilo dinamico funzionale in collaborazione con gli operatori della scuola ed i genitori, nonché del piano educativo individualizzato;
- verifica del progetto educativo ai fini dell’inserimento sociale, scolastico e nelle strutture che favoriscono l’integrazione della persona handicappata;
- controlli periodici per una valutazione globale in itinere sull’andamento del soggetto nelle fasi evolutive dal punto di vista clinico, relazionale, delle capacità residue e delle potenzialità di apprendimento […].