Regolamento
Art. 1 – Ammissione
Per essere ammesso alla Società il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale SINPE. La domanda dovrà essere corredata da:
a) La dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto della Società, del Regolamento e del Codice Deontologico;
b) La dichiarazione e la prova di requisiti e titoli accademici, culturali, scientifici e professionali, che giustifichino la domanda stessa;
c) La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;
d) La prova del versamento della quota associativa;
e) La dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione.
Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale può accogliere la domanda. Per le domande accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie per l’ammissione del candidato e prevederà per questo un esame di idoneità.
Art. 2 – Idoneità
L’idoneità per l’ammissione alla Società è acquisita a seguito del superamento di una valutazione predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 3 – SociIn riferimento all’art. 6 dello Statuto si specifica che:
a) Soci di diritto: sono i Soci che hanno partecipato alla fondazione della Società, sottoscrivendo l’Atto notarile;
b) Soci ordinari: si rimanda all’art. 6 lettera b) dello Statuto;
c) I Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell’elenco degli iscritti.
Art. 4 – Cariche sociali
Nessun Socio può ricoprire più di una carica sociale fatta eccezione per quella di Direttore di sezione periferica.
Art. 5 – Ente di formazione riconosciuto
La Società Nazionale Pedagogisti e Educatori riconosce l’ISFAR Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca di Firenze come ente per la formazione, l’aggiornamento e la ricerca nell’ambito educativo e nell’aiuto alla persona.
Art. 6 – Morosità
Il Tesoriere in riferimento allo Statuto, rilevato il mancato versamento annuale di un socio, fa a questo richiesta scritta. Se il socio rimane ancora inadempiente il Tesoriere informa di ciò il Consiglio Direttivo Nazionale che delibera di richiedere al Socio, per mezzo di raccomandata R/R, il versamento da effettuare. Nel caso che persista la morosità oltre 30 giorni dal ricevimento di questo secondo avviso, firmato congiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere, il Socio verrà automaticamente considerato moroso e quindi cancellato dall’elenco degli iscritti. Questo stesso provvedimento nei confronti del Socio, sarà adottato anche quando risultasse moroso nei confronti dell’Ente formatore riconosciuto dalla SINPE e quando tale Ente ne abbia fatta denuncia alla Società.
La regolarizzazione delle quote arretrate richieste, prevede una maggiorazione del 10% sull’importo dovuto.
Art. 7 – Tariffe professionali
II Socio è tenuto a praticare, se previsti dalla Legge, gli onorari indicati dal tariffario di categoria, periodicamente rivisto e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale e diffuso ai Soci.
Art. 8 – Cancellazione
II Socio iscritto alla SINPE può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con R/R.
Art. 9 – Reiscrizione
Alla richiesta di reiscrizione provvede il Consiglio Direttivo Nazionale in conformità alle disposizioni previste per l’iscrizione. La reiscrizione sarà possibile solo a seguito di un aggiornamento professionale obbligatorio le cui modalità sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.