La Regione Lombardia «disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la programmazione, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi socio-assistenziali» con L. R. n. 1 del 7/01/1986.
All’oggetto della legge seguono gli obiettivi generali:
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento o al recupero del benessere fisico e psichico, il sistema dei servizi socio-assistenziali persegue i seguenti obiettivi generali:
- prevenire e rimuovere, anche con la cooperazione partecipativa dei soggetti, della famiglia e delle comunità interessate e in collaborazione con gli altri servizi preposti alla sanità, all’educazione e al lavoro, le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l’uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti di scelta per gli utenti;
- promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l’ integrazione dei servizi socio-sanitari;
- agire a sostegno della famiglia, garantendo in particolar modo ai soggetti in difficoltà, ove possibile, la permanenza o il rientro nel proprio ambiente familiare e sociale e il positivo inserimento in esso;
- agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla legge e realizzando o favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare o ambienti comunitari idonei, liberamente scelti;
- promuovere la protezione e la tutela giuridica dei soggetti incapaci di provvedere a se stessi quando manchino, o di fatto non provvedano, coloro cui la legge attribuisce tale compito […].
Relativamente all’assetto organizzativo l’art. 19 della legge stabilisce:
Organizzazione zonale
1. I piani regionali socio-assistenziali e i programmi di attività degli ER (ente responsabile dei servizi di zona) indicano:
- le attività che devono o possono essere organizzate a livello zonale ovvero a livello di due o più distretti di base;
- l’articolazione del Servizio di assistenza sociale e i dipartimenti ai quali partecipano unità operative di tale servizio, ai sensi del secondo e quarto comma dell’ art. 4 della L. R. 11 aprile 1980, n. 39.
- Al responsabile del Servizio di assistenza sociale della USSL si applica quanto disposto dal primo e terzo comma dell’ art. 12 della L. R. 11 aprile 1980, n. 39.
2. Il responsabile del servizio di assistenza sociale della USSL è nominato dal comitato di gestione, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art.15, ed è scelto tra gli operatori assegnati allo stesso Servizio dell’ USSL iscritti all’albo di cui al successivo art. 24 o appartenenti ai ruoli nominativi regionali di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; in ogni caso, il responsabile del Servizio di assistenza sociale deve essere in possesso dei requisiti previsti dai piani regionali socio-assistenziali, ed è scelto con preferenza nell’ambito delle figure professionali di psicologo, sociologo, pedagogista, assistente sociale, tra coloro che rivestono da almeno tre anni la posizione funzionale più elevata nella qualifica professionale di appartenenza […].