SINPE – Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi
Il 14 gennaio 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge n° 4 che offre ai singoli professionisti la possibilità di farsi rilasciare da una associazione professionale un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 4 della L. 4/2013.
Inoltre, così come precisato dall’art. 7 della L. 4/2013: al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa: alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello utente; all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.
Il possesso di un attestato rilasciato da un’associazione professionale non rappresenta un requisiti necessario per l’esercizio dell’attività di pedagogista.
Come previsto dalla Legge 4/2013 la SINPE, su richiesta dell’interessato e previe le necessarie verifiche, può rilasciare ai propri iscritti, un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Tale attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per il corrispondente periodo.