Statuto della SINPE – Società Nazionale Pedagogisti ed Educatori
Costituita 9 dicembre 1997 Rep. n.20772 Rac. N. 3327
Ultima modifica statutaria: 1 aprile 2019 (vedi pdf)
Art.1-Costituzione
È costituita con atto pubblico l’Associazione denominata “SINPE Società Nazionale Pedagogisti ed Educatori”. Essa è regolata dal presente Statuto e si ritiene indipendente da forze politiche, partitiche, religiose o altre.
Art.2- Sede
La Società ha sede in Italia, Firenze, viale Europa 155.
Art.3-Finalità
La Società, che non ha fini di lucro, persegue le seguenti finalità:
a) Riunire i professionisti che si occupano di educazione.
b) Ottenere e rafforzare il riconoscimento giuridico del ruolo professionale dell’Educatore e del Pedagogista sia in ambito nazionale che internazionale
c) Costituire gli elenchi degli iscritti
d) Offrire formazione e periodico aggiornamento, promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell’esperienza professionale, attivare congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
e) Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l’espletamento di eventuali tirocini, per la gestione dei corsi, di master e seminari di formazione post-laurea, di perfezionamento e specializzazione in pedagogia (anche in modalità e-learning);
f) Attestare la qualificazione dei servizi professionali prestati dagli iscritti
g) Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente o indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi, pubblicazioni periodiche e notiziari;
h) Istituire a garanzia e tutela dell’utente, uno sportello di riferimento per i cittadini consumatori, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.
Art.4-Durata
La Società SINPE ha durata illimitata.
Art. 5 – Patrimonio
La Società trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) Dalle quote annualmente versate dai soci entro il 31 gennaio, per importi che sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) Dai contributi pubblici e privati;
c) Da proventi di iniziative della Società;
d) Da donazioni e da disposizioni testamentarie;
e) Da oblazioni volontarie e da qualunque liberalità che pervenisse alla Società per il raggiungimento dei suoi scopi sociali;
f) Da materiali mobili e immobili di proprietà della Società;
g) Dal fondo di riserva e dal residuo di gestione che alla fine di ogni esercizio sarà erogato per l’esercizio successivo e destinato ai fini della Società.
Detto patrimonio viene gestito dal Tesoriere secondo quanto specificato dall’art. 16 del presente Statuto. L’esercizio finanziario della SINPE coincide con l’anno solare.
È fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 6 – Soci
Possono presentare domanda di ammissione alla Società coloro che abbiano conseguito, presso università italiane o straniere, una laurea in ambito educativo, o in altre discipline, ma con un curriculum di studi o esperienze di collaborazione o consulenza in attività attinenti in senso ampio all’educazione, e che abbiano superato un apposito esame di idoneità.
I Soci della Società sono distinti in due categorie:
a) Soci di diritto: I soci fondatori;
b) Soci ordinari: Coloro i quali, presentata la domanda e superata la prova di ammissione, sono stati ritenuti idonei.
Art. 7- Profili professionali: identificazione delle attività professionali
L’Educatore Professionale socio-pedagogico e il Pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età come previsto dalla Legge 205/2017.
Il Pedagogista Clinico® è il professionista che esercita l’attività intellettuale nel rispetto dei principi della Pedagogia Clinica con competenze nella comprensione dei processi individuali, nella loro specifica globalità e idoneità nell’aiuto educativo. Il Pedagogista Clinico® ha competenze e abilità nell’utilizzo di metodi, tecniche e strumentari specifici, tutelati da copyright, marchi e brevetti, che ben lo definiscono da un punto di vista scientifico e professionale, e lo rendono esclusivo inconfondibile rispetto ad altri professionisti.
Differenziandosi da un modello sanitario e da altri professionisti che operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, il Pedagogista Clinico® non si concentra sui disturbi e le incapacità, non corregge né cura, non ammaestra, non riabilita né rieduca, ma considera l’individuo nella sua interezza ed ha come obiettivo quello di attivare e valorizzare, attraverso una valida relazione, potenzialità, abilità, disponibilità e risorse.
Art.8- Formazione permanente
La SINPE garantisce la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta o indiretta.
Art. 9- Elenco degli iscritti
L’idoneità di ammissione alla Società dà diritto, senza esplicita richiesta, alla contemporanea iscrizione all’elenco degli iscritti. Gli iscritti, in base alle disposizioni di cui alla Legge n°205/2017, sono segnalati come “Educatori professionali socio-pedagogici”, “pedagogisti” e, in base alla loro formazione specifica “pedagogisti clinici”
Art. 10- Attestato di qualità
Come previsto dalla Legge 4/2013 la SINPE, su richiesta dell’interessato e previe le necessarie verifiche, può rilasciare ai propri iscritti, un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi. Tale attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per il corrispondente periodo.
Art. 11- Obblighi
Ogni socio della SINPE si impegna a contribuire al perseguimento degli scopi e finalità dell’art. 3 dello Statuto e ad attenersi alle norme previste dal Regolamento e dal Codice Deontologico.
Art. 12- Perdita della qualità di socio e della attestazione di qualificazione professionale
II Socio perde tale qualità e l’attestazione di qualificazione professionale per:
a) Dimissioni;
b) Per quanto e come previsto dal Regolamento e dal Codice Deontologico;
c) Morosità nel pagamento della quota annuale;
d) Mancato aggiornamento professionale come stabilito dal Regolamento e dal Codice Deontologico.
Art. 13- Sezioni periferiche
I Soci fondatori e ordinari possono chiedere la costituzione di sezioni periferiche (regionali e macroregionali) purché non in contrasto con lo Statuto e il regolamento della SINPE.
a)Sezioni periferiche
L’Assemblea degli iscritti di ciascuna regione (o macroregione) elegge ogni quattro anni, a maggioranza dei presenti, il Direttore Regionale (o Macroregionale), la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Direttore Regionale (o Macroregionale) è chiamato ad esercitare la rappresentanza dell’organizzazione nell’ambito della propria competenza e dà esecuzione ai propri deliberati, dopo averli sottoposti al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.
Ai Direttori di sezione periferica che non convocano gli iscritti della loro regione almeno due volte all’anno viene revocata la nomina da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. A seguito di questa revoca il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario che si premunirà di verificare la struttura organizzativa della sezione per indire una assemblea dei soci che preveda l’elezione di un nuovo Direttore.
Art.14 – Organi della Società
Organi della Società sono:
– l’Assemblea
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Collegio dei Probiviri.
Art.15 – Assemblee
I Soci possono essere convocati in assemblee generali ordinarie e straordinarie, nonché in assemblee delle sezioni periferiche.
L’Assemblea ordinaria dei Soci è l’organo deliberante della Società, fatte salve le competenze specifiche del Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata come minimo una volta all’anno, con almeno quindici giorni prima della data di convocazione, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario a mezzo lettera di posta ordinaria o di posta elettronica in cui sia specificato l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di almeno la metà dei Soci iscritti alla Società. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.
I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci affidando loro una delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque degli iscritti alla Società.
All’Assemblea ordinaria dei Soci, in regola con le quote sociali, vengono demandati:
– L’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dalla Società;
– L’approvazione del rendiconto economico e finanziario da effettuarsi ogni anno entro il 30 maggio;
– Elezione e votazione fra i Soci di diritto e ordinari, dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale (ogni quattro anni);
– Delibera sulle proposte presentate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale per deliberare sulle modifiche dello Statuto e su specifici provvedimenti urgenti, salvo quanto previsto dagli art. 20 e 21, con le stesse modalità dell’Assemblea ordinaria.
L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria dovrà indicare gli argomenti su cui deve essere deliberato ed esclude la dizione «varie ed eventuali».
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di votazione di fronte ad un risultato di parità, il voto del Presidente viene calcolato al doppio.
Le Assemblee delle Sezioni periferiche possono essere convocate dal rispettivo Direttore di Sezione, il quale dovrà informare per scritto il Consiglio Direttivo Nazionale almeno un mese prima, sulla data, il luogo e l’ora dell’Assemblea, nonché sull’ordine del giorno previsto. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva di presiedere detta Assemblea con un proprio membro.
Quando le Assemblee di Sezione sono convocate dal Consiglio Direttivo Nazionale, un suo membro le presiederà.
Il Presidente dell’Assemblea provvede alla redazione e trascrizione del verbale sul libro delle assemblee, da tenere presso la sede della Società a disposizione di qualunque socio faccia richiesta di consultazione e copia; copia fotostatica di ciascuna delibera assembleare rimarrà affissa presso la sede della Società per 15 giorni a partire dalla settimana successiva al giorno in cui si è tenuta l’Assemblea.
Art. 16 – Consiglio Direttivo Nazionale
La Società è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da cinque membri eletti dall’Assemblea ordinaria; tali membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono:
– il Presidente
– il Vice-presidente
– il Segretario
– il Tesoriere
– Consigliere.
Queste cariche, come tutte le cariche della SINPE, sono a titolo gratuito, salvo rimborsi di spesa preventivamente avallata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari.
Rendendosi vacante una carica sociale, il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.
Risultano eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti; in caso di parità si ricorrerà al ballottaggio.
Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione sceglie nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Consigliere.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o, per loro incarico, dal Segretario.
II Presidente rappresenta la Società, anche di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede le adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo Nazionale, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali; cura e mantiene i rapporti con le altre istituzioni e le sezioni periferiche della SINPE; ha cura delle iniziative editoriali.
Nell’adempimento di tali funzioni il Presidente può, di volta in volta, delegare un membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Vice-presidente cura l’attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo Nazionale; sostituisce il Presidente su sua delega o in caso di necessità.
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla stesura dei verbali delle riunioni e alla loro trasmissione al Presidente della SINPE; conserva l’archivio sociale.
Il Tesoriere conserva i fondi sociali, provvede agli incassi e ai pagamenti, tiene in regola i registri amministrativi e completa i bilanci da sottoporre all’Assemblea generale ordinaria dei Soci (per questo può avvalersi di un commercialista); abbina la sua firma a quella del Presidente della SINPE negli atti di disposizione patrimoniale ed è autorizzato ad operare con firma singola presso Istituti Bancari e/o Postali, sui Conti intestati alla Società o al Tesoriere stesso ed esattamente è autorizzato ad aprire conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati.
Il Consiglio Direttivo Nazionale coordina e promuove tutta l’attività e l’organizzazione della Società e, in particolare:
a) Stabilisce annualmente l’ammontare delle quote associative;
b) Istituisce le pratiche di ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 1 e 2 del Regolamento;
c) Redige annualmente un rendiconto economico e finanziario da presentare all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 maggio di ogni anno e da restare depositato presso la sede della Società almeno 15 giorni prima della data fissata per l’approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua lettura;
d) Stabilisce il Regolamento della Società e può modificarlo con efficacia vincolante per tutti i soci;
e) Definisce le norme del Codice Deontologico e può modificarle con efficacia vincolante per tutti i soci;
f) Ratifica le nomine dei Direttori delle sezioni periferiche;
g) Promuove e coordina le manifestazioni scientifiche della SINPE, approva le manifestazioni scientifiche e le attività proposte dalle Sezioni periferiche e, se necessario, vi collabora; promuove e coordina ogni qualsivoglia altra attività prevista dall’art. 3 dello Statuto;
h) Nomina una Commissione per l’esame d’idoneità composta da tre membri scelti tra i Soci ordinari che possono essere riconfermati;
i) Nomina e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento economico;
l) Vigila sull’amministrazione ed in genere su quanto può interessare il buon andamento della Società.
Art. 17- Collegio dei Probiviri
La vigilanza dell’ordine è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto di tre Soci, eletti dall’Assemblea ogni qualvolta elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale; Presidente del Collegio risulterà il Socio la cui iscrizione alla Società è più remota. Il Collegio funziona anche come Collegio Sindacale per il controllo dei bilanci.
Il Collegio dei Probiviri inoltre ha la facoltà di adottare, di diritto o dopo apertura di procedimento disciplinare, sanzioni nei riguardi degli iscritti alla SINPE come disposto dal Codice Deontologico.
Il proboviro non può essere membro del Consiglio Direttivo Nazionale.
Nel caso in cui un proboviro si renda responsabile di mancanze che prevedano l’intervento del Collegio, il Presidente della Società nomina temporaneamente, in sostituzione del proboviro indagato, il Socio la cui iscrizione alla Società è più remota.
Rendendosi vacante una carica sociale del Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Probiviri elegge al posto vacante un socio ordinario che conserva la carica fino alla scadenza del mandato.
Art. 18 – Regolamento
Per l’ordinamento e il funzionamento della Società, nonché per la specificazione di alcune norme particolari più facilmente suscettibili di modificazioni, lo Statuto della SINPE è integrato da apposito Regolamento interno.
Art. 19 – Codice Deontologico
L’etica professionale degli iscritti alla Società e le norme a cui attenersi sono richiamate nel Codice Deontologico.
Art. 20 – Scioglimento della Società
Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno quattro quinti in prima convocazione e di due terzi in seconda convocazione, dei Soci aventi diritto. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra Società con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21 – Modifiche di Statuto
Lo Statuto può essere modificato solo su approvazione da parte di due terzi dei Soci presenti o rappresentati ad una Assemblea straordinaria appositamente indetta.
Art. 22 – Assicurazione RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale
Tutti gli associati devono contrarre una polizza RC per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale.
Art. 23 – Varie
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, se e in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile e ogni altra normativa in materia di Associazioni.