La Regione Calabria, a seguito della L. R. n. 5/87 sul riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali, ha predisposto un regolamento per la organizzazione e gestione di tali servizi che si distingue per gli innovativi contenuti e criteri relativi alla prevenzione ed alla programmazione del settore che viene ad integrarsi con quello sanitario.
Una serie di figure di operatori sociali, tra cui anche quella dell’educatore oltre all’assistente sociale, all’animatore del tempo libero ecc., è inserita in vari campi di intervento:
- segretariato sociale;
- assistenza socio-psicologica;
- assistenza domiciliare;
- asili nido;
- centri di aggregazione sociale giovanile (educatore animatore);
- centri diurni di aggregazione sociale handicappati;
- centri di pronto intervento;
- centri vacanza;
- istituti per minori;
- case famiglia;
- centri residenziali per handicappati.
Accanto a quella dell’educatore è prevista la figura del pedagogista, come anche quella dello psicologo e del sociologo, con compiti dirigenziali e molto vicini a quelli richiesti al Direttore di area pedagogica previsto dal D.P.R. del 29/12/1984 n. 1219 (Calaprice, 1991, pp. 375-376).
Le «norme per l’istituzione del servizio socio-psico-pedagogico in Calabria» sono definite dalla L. R. n. 57 del 5/05/1990.
Gli obiettivi sono esposti nell’art. 1:
- La Regione, in aderenza al disposto degli articoli 42 e 45 del D.P.R. n. 616 del 24
luglio 1977 e degli articoli 2 e 7 della legge 24 agosto 1977, n. 517, promuove,
sostiene ed attua un coordinato sistema di servizio socio-psico-pedagogico. - Il servizio socio-psico-pedagogico è finalizzato alla prevenzione e al superamento
delle varie forme di disadattamento e si realizza attraverso:
a) interventi per l’ integrazione scolastica idonei a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
b) interventi volti a creare iniziative per l’ organizzazione integrata dei servizi scolastici attraverso l’attività specializzata di operatori professionali qualificati;
c) interventi diretti al recupero scolastico delle fasce demografiche più deboli ed emarginate attraverso una appropriata informazione ed una valida attività di sensibilizzazione da parte degli operatori.
La definizione dell’organizzazione delle strutture operative del servizio socio-psico-pedagogico è illustrata nell’art. 4 e non può sfuggire la presenza del pedagogista fra le figure professionali:
Articolo 4
Organizzazione delle strutture operative
- Il servizio socio-psico-pedagogico è organizzato in unità operative tipiche composte dalle seguenti figure professionali:
- assistente sociale;
- psicologo;
- pedagogista;
- sociologo; tecnici della riabilitazione […].
La figura professionale del pedagogista è altresì richiamata nella L. R. n. 21 dell’8/08/1996, rivolta a disciplinare servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, assieme agli psicologi e a quanti hanno titoli equipollenti nel settore socio-assistenziale.